ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        L'intervento coinvolge gli uffici giudiziari di procura, del giudice per le indagini preliminari, dei giudici di merito (di primo e di secondo grado), gli avvocati, gli eventuali investigatori privati, che sono i destinatari «diretti» delle norme introdotte o modificate.
        Destinatari «indiretti» dell'intervento sono i soggetti sottoposti al prelievo del materiale biologico.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        L'obiettivo manifesto è quello di potenziare ed affinare l'efficienza e l'efficacia dell'azione giudiziaria, contemperando le esigenze investigative con le garanzie costituzionali in tema di libertà personale. L'individuazione dei casi e dei modi dei prelievi obbligatori del materiale biologico, in assenza del consenso della persona interessata, nonché la predisposizione di un'articolata disciplina, con l'allargamento dei casi di ricorso all'incidente probatorio non connotati dalla «non rinviabilità» della prova al dibattimento, anche nel medio-lungo periodo, contribuiscono creare un «circuito virtuoso» idoneo a ridurre i margini di errore giudiziario.
        Oggi, infatti, sono aumentate in maniera esponenziale le possibilità di estrarre l'impronta genetica da materiali biologici repertati sul luogo del fatto, ottenendo risultati che presentano un elevato grado di affidabilità in condizioni che solo qualche anno addietro erano ritenute proibitive o scarsamente significative.
        È considerevole l'aumento di casi giudiziari nei quali si riesce a determinare l'impronta genetica di coloro che hanno lasciato delle tracce sul luogo del commesso reato (si pensi all'individuazione di alcuni mafiosi che parteciparono alla strage di Capaci, all'esito del confronto del loro DNA con il profilo genetico estratto dalle particelle di mucosa boccale rinvenute sulle cicche di sigarette repertate sul luogo del gravissimo fatto); e ciò sta incrementando, di conseguenza, il fabbisogno di procurarsi, a fini di comparazione, l'impronta genetica

 

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della persona sottoposta alle indagini ovvero di soggetti, a vario titolo, coinvolti nel fatto criminoso.
        D'altro canto, il quadro di riferimento scientifico, rispetto ai tempi della citata decisione della Consulta (1996), è profondamente mutato, essendosi oggi consolidate tecniche e metodi che permettono l'estrazione del profilo genetico utile per le investigazioni anche da ridottissime quantità di materiale biologico e tramite interventi spesso anche incruenti. Si vuole dire che, per l'individuazione del profilo genetico dell'individuo, non è più necessario il prelievo ematico - forzoso nel caso il cui soggetto non presti il consenso - potendo essere sufficiente il prelievo di peli, capelli o saliva.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa finanziaria, economica e sociale.

        Sotto l'aspetto organizzativo e sociale, l'impatto maggiore dell'intervento normativo riguarda diversi soggetti:

            in primo luogo, il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari, chiamati a verificare la sussistenza dei presupposti per il ricorso a tale formidabile mezzo di ricerca della prova;

            in secondo luogo, la polizia giudiziaria, chiamata ad una maggiore accortezza nella gestione delle risorse investigative, costituendo il prelievo obbligatorio del DNA solo l'extrema ratio.

        Sotto l'aspetto strettamente finanziario, è stata omessa la predisposizione della relazione tecnica, poiché le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

E) Aree di criticità.

        Non si rilevano aree di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        È stata esclusa la possibilità di non intervento normativo, per le regioni esposte in precedenza, vale a dire per colmare un evidente vuoto normativo che attende da dieci anni di essere disciplinato.
        Rispetto all'intervento normativo proposto altri progetti di legge, in particolare l'atto Senato n. 857 e l'atto Camera n. 782, si prefiggono di regolamentare la medesima materia. Quest'ultimo, già all'esame della II Commissione Giustizia della Camera dei deputati, contiene soluzioni alternative, non del tutto condivisibili, peraltro limitate al solo prelievo obbligatorio di sangue (che nel presente disegno di legge non viene contemplato) e ridefinisce tale strumento di ricerca della prova, da assumere nella fase delle indagini preliminari, esclusivamente attraverso il ricorso all'incidente probatorio.

 

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        Perplessità si nutrono in ordine alla scelta normativa della proposta di legge atto Camera n. 782 di consentire, nei casi di urgenza, in cui il pubblico ministero abbia l'esigenza immediata di compiere accertamenti irripetibili sulla persona che necessitino il prelievo di sostanze utili per comparazioni, anche genetiche, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, di cui si prevede una modifica con l'introduzione di un apposito comma 5-bis. E ciò perché si tratta di accertamenti ontologicamente ripetibili.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        Il disegno di legge è lo strumento tecnico-normativo preferibile.
        In particolare, esclusa a priori la possibilità del ricorso a strumenti normativi di rango secondario, sembrano difettare quei requisiti di indifferibilità e urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge. Il ricorso ad una legge delega appare sconsigliabile in ragione della delicatezza della materia oggetto dell'intervento, da un lato; dall'altro, si tratta di un intervento circoscritto a un solo mezzo di ricerca della prova, per cui sarebbe stato anche esuberante rispetto agli obiettivi prefissati il ricorso alla legislazione delegata.

 

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